Detrazioni fiscali 2018, ecco come funziona l’Ecobonus o bonus risparmio energetico
Detrazioni fiscali 2018. State leggendo questo articolo perchè siete interessati alle energie rinnovabili? Avete in programma di eseguire interventi e/o lavori mirati a migliorare l’efficienza energetica della vostra casa o condominio? Allora siete nel posto giusto: questa guida ha lo scopo di trattare delle detrazioni fiscali 2018, addentrandosi in particolare sul nuovo bonus sul risparmio energetico. Andiamo alla scoperta della nuova legge, per capire insieme quali sono i vantaggi delle nuove detrazioni fiscali e come ottenere i benefici di quest’importante agevolazione.
DETRAZIONI FISCALI 2018: COSA SONO?
Innanzitutto vediamo in cosa consiste il bonus risparmio energetico 2018 – o se preferite Ecobonus – prorogato fino al 31 dicembre 2018. Con detrazioni fiscali 2018 si intende uno “sconto” su Irpef o Ires per tutti quei costi sostenuti al fine di migliorare il livello di efficienza energetica della propria casa o delle parti comuni del condominio. In pratica, la detrazione fiscale 2018 ha lo scopo di sensibilizzare e incentivare i cittadini a realizzare interventi per il risparmio energetico.
In generale, i lavori oggetto di questo beneficio sono quelli per l’installazione di pannelli fotovoltaici, così come quelli per i miglioramenti termici dell’edificio grazie ad interventi di sostituzione di porte, finestre e pavimenti, rimpiazzo degli impianti di climatizzazione invernale e infine a tutti quegli interventi che hanno come scopo la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento domestico e del vostro condominio. Fino al 31 dicembre 2017, la detrazione fiscale prevista dall’Ecobonus era del 65% dei costi sostenuti indipendentemente dalla tipologia di intervento, ma ora le cose sono sensibilmente cambiate. Per i lavori effettuati a partire dall’inizio del 2018, invece, saranno in vigore due aliquote differenziate: il 50% per lavori considerati ad impatto minore, mentre salirà al 65% per tutti quelli che consentono un maggior risparmio energetico.
CASO PER CASO
Analizziamo ora i vari tipi di lavori ammessi alla detrazione fiscale 2018, distinguendo i casi in cui viene applicata l’aliquota del 50% e quando invece quella al 65%, così come sono state approvate nella Legge di Bilancio 2018.
Partiamo, ovviamente, con la principale novità, quella dei
DETRAZIONI FISCALI 2018 – LAVORI AMMESSI CON ALIQUOTA AL 50%
- Schermature solari;
- Caldaie a biomassa;
- Serramenti ed infissi;
- Caldaie a condensazione classe A.
Per quanto riguarda le caldaie a condensazione, queste continuano ad essere ammesse se hanno un’efficienza media stagionale pari almeno a quella che è necesaria per appartenere alla classe A come previsto nel regolamento (UE) n.811/2013. Tuttavia, la caldaia a condensazione può avere accesso alla detrazione del 65% se, oltre ad essere di classe A, è dotata di sistemi di termoregolazione appartenenti alle classi V, VI o VIII, come indicato nella comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Ecco ora la lista dei lavori per i quali viene confermata l’aliquota al 65%.
DETRAZIONI FISCALI 2018 – LAVORI AMMESSI CON ALIQUOTA AL 65%
- Pompe di calore;
- Sistemi di building automation;
- Interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
- Scalda acqua a pompa di calore;
- Collettori solari per produzione di acqua calda;
- Generatori d’aria a condensazione;
- Generatori ibridi (costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti per funzionare in abbinamento tra loro);
- Micro-cogeneratori (detrazione massima consentita di 100.000 euro).
Resta confermata al 70% e al 75% l’aliquota di detrazione fiscale per gli interventi condominiali: per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa fissato sui 40.000 euro, moltiplicato per il numero degli appartamenti che compongono l’edificio condominiale. Se gli stessi interventi sono realizzati in edifici che sono inscritti nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e sono perciò finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico, definendo perciò il passaggio a una classe di rischio inferiore (stiamo parlando del Sismabonus, ndr), è prevista una detrazione dell’80%; se, invece, la riduzione è di 2 o più classi di rischio, allora la detrazione sale all’85%. Il massimo limite dei costi, in questo caso, passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di appartamenti che compongono il condominio.
QUANDO E CON CHE LIMITI DI SPESA DETRAIBILE?
Diamo ora uno sguardo più da vicino per vedere per quali interventi ci spetterà la detrazione fiscale 2018, ma soprattutto quali sono i limiti di spesa detraibile. In primo luogo ricordiamo che per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, il limite di spesa massima si attesta a 100.000 euro. Il limite è di 60.000 euro per gli interventi sull’involucro degli edifici, così come per l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di acqua calda, sia per usi domestici o industriali, e per la copertura del fabbisogno di acqua calda negli impianti sportivi e nelle piscine, case di cura e ricovero, scuole e università. Limite a 30.000 euro, invece, per l’acquisto e costruzione (o sostituzione) di impianti di climatizzazione invernale. Nessun limite di spesa detraibile, invece, per l’acquisto, installazione e costruzione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli stessi impianti.
CHI PUÒ RICHIEDERLO?
Le detrazioni fiscali 2018 sono rivolte a tutti i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (quindi sia persone fisiche che società di persone o di capitali), le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale e persone fisiche (ovvero i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini per gli interventi sulle parti comuni, gli inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, oppure familiari o conviventi che sostengono le spese).
DOCUMENTI
Per poter beneficiare della detrazione fiscale 2018, bisogna conservare questi documenti:
- certificazione da parte di un tecnico abilitato o la dichiarazione del direttore dei lavori;
- attestazione di partecipazione ad un corso di formazione (questo solo in caso di autocostruzione dei pannelli fotovoltaici);
- certificazione energetica dell’immobile (fornito dalla Regione o dall’Ente locale) oppure un attestato di qualifica energetica rilasciato da un professionista abilitato.
È necessario inoltrare all’Enea (CLICCA QUI) entro 90 giorni dalla fine dei lavori la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. Se i lavori riguardano più periodi d’imposta, bisognerà comunicare le spese precedenti all’Agenzia delle Entrate.